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Tribunale di Bologna > Trattamento di fine rapporto
Data: 17/10/2006
Giudice: Coco
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 343/06
Parti: Cesare Z. + 1/ Think3 Inc.
LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO – NON PREVISIONE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA TRA LE VOCI DA CALCOLARE NEL T.F.R.– COMPUTABILTÀ – SUSSISTENZA.


Art. 1 Legge n. 297/1982

Art. 2120 cod. civ.

Art. 95 c.c.n.l. Istituti di Vigilanza

Un lavoratore, che aveva svolto attività lavorativa con mansioni di guardia giurata, al termine del rapporto di lavoro rivendicava le differenze sull’importo del trattamento di fine rapporto erogato, contestando la non corretta applicazione dell’art. 95 del CCNL di settore.

In particolare il ricorrente richiedeva la computabilità, ai fini della determinazione della retribuzione annua da porsi a base della liquidazione del TFR., dei compensi per la prestazione di ore di lavoro straordinario svolto regolarmente e in via continuativa durante il corso del rapporto.

La decisione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 95 del CCNL. che è stato oggetto di due distinti orientamenti da parte della Suprema Corte. Il primo pone l’accento sul dato testuale della norma, in base al quale si debbono computare esclusivamente gli elementi espressamente richiamati dalla norma contrattuale, fra i quali non è compreso il compenso per il lavoro straordinario; il secondo – condiviso dalla Corte di Appello di Bologna (sentenza n. 204/2000 e confermata dalla Corte di Cass. n. 16618/03) – rileva come, per un verso, la contrattazione collettiva, nel porre a base per la determinazione della quota retributiva sulla quale si calcola il TFR solamente le somme erogate per gli specifici titoli ivi indicati (fra i quali non rientra il lavoro straordinario) abbia voluto escludere il corrispettivo per detto lavoro non “in toto”, ma soltanto con riferimento alla maggiorazione rispetto al compenso orario base e, per altro verso la nota in calce all’art. 95 del CCNL vada letta nel senso che l’esclusione del lavoro straordinario opera solamente per la parte d’indennità dovuta sino al 31 maggio 1982, come evincibile dalla diversa formulazione adottata nei contratti che si sono susseguiti..

Il Giudice, abbracciando quest’ultimo orientamento, accoglie il ricorso proposto del ricorrente, affermando che per il calcolo del trattamento di fine rapporto, occorre prendere a base anche il lavoro straordinario in quanto contenente elementi retributivi non esclusi dalla norma contrattuale (retribuzione base e contingenza). In buona sostanza, sulla base di detta interpretazione, l’art. 95 del CCNL ricomprende anche il lavoro straordinario per il calcolo del trattamento di fine rapporto con la sola esclusione della quota di incremento previsto dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario.




Tribunale di Bologna > Trattamento di fine rapporto
Data: 19/09/2006
Giudice: Coco
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 275/06
Parti: M. Cristina B. / CNA SERVIZI PARMA scarl
LAVORO STRAORDINARIO-COMPUTABLITÀ NEL T.F.R.


Legge 297 del 1982

art. 2120 C.C.

art. 26 – disciplina speciale - del CCNL. metalmeccanici del 14.12.1990

Alcuni ex dipendenti di una società del settore metalmeccanico che avevano cessato il rapporto di lavoro tra il 1995 e il 1996, rivendicavano la computabilità degli straordinari per la determinazione dell’importo del trattamento di fine rapporto per il periodo anteriore alla stipulazione del CCNL del settore metalmeccanico del 1994 con il quale veniva recepita per la prima volta la deroga prevista dall’art. 2120 cod. civ.

Il Giudice di primo grado accoglie la domanda dei ricorrenti, affermando che le “loro tesi hanno ricevuto pieno avallo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, chiamate ad esprimersi (sent. 14657/03) sul parallelo ricorso da altro dipendente di Milpass, ha precisato che l’individuazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del t.f.r. deve effettuarsi facendo riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento dei singoli accantonamenti e non a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto” .

Con la sentenza qui commentata si conferma il principio che la norma collettiva del 1994 non può avere un’efficacia retroattiva, in quanto il T.F.R. matura progressivamente di anno in anno e consiste nella somma di accantonamenti annui d’una quota di retribuzione rivalutata periodicamente.

Da ciò consegue che per il calcolo del TFR non può avere rilievo il contratto collettivo vigente alla cessazione del rapporto, perché questo sarà determinante per il calcolo degli accantonamenti annuali del periodo di vigenza, ma non può avere influenza sugli accantonamenti già effettuati.




Tribunale di Bologna > Trattamento di fine rapporto
Data: 17/11/2009
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: CERAMICHE ALFA S.R.L. / YY
TFR – ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA INPS – PRESUPPOSTI: ACCERTAMENTO DI NON FALLIBILITA’ E ESITO NEGATIVO DEL PIGNORAMENTO.


Art. 2,comma 5 l. 297/1982

Artt. 1, lett. a) e b) e art. 15 l. fall.

 

Il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso proposto da due lavoratrici nei confronti dell’INPS diretto ad ottenere il pagamento da parte dell’apposito Fondo di Garanzia di quanto loro dovuto a titolo di TFR.

Lericorrenticreditriciper il trattamento di fine rapporto, dopo aver vanamente escusso con ripetuti pignoramenti il proprio datore di lavoro ed averne inutilmente richiesto il fallimento, chiedevano al Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps il pagamento del loro credito.

L’Inps si  costituiva in giudizio ritenendo di non dovere garantire il pagamento del TFR perché l’istanza di fallimento sarebbe stata rigettata perché proposta oltre l’anno dalla cessazione dell’impresa e comunque per l’assenza delle condizioni soggettive di fallibilità che – secondo l’interpretazione dell’Inps – sarebbero unicamente quelle di cui all’art. 1 L.F.

Il Giudice, accogliendo il ricorso, si sofferma sull’interpretazione delle cosiddette condizioni soggettive di fallibilità in rapporto all’art. 2, comma 5 l. 287/1982 che pone a carico del Fondo di  Garanzia il debito per TFR a condizione, da un lato, che il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del RD 267/1942 e, dall’altro, che le garanzie patrimoniali del medesimo siano risultate, a seguito dell’esecuzione forzata, in tutto o in parte insufficienti.

A tale proposito la sentenza in commento afferma “Il Tribunale di Bologna rigettò la domanda di fallimento di XXX  si ricava che si ritenne non assoggettabile a fallimento tale società perché non vi era prova che il passivo superasse la misura indicata dall’art. 15 l.f. e non vi era parimenti prova del superamento dei parametri di capitale e di ricavi di cui alle lett. a ) e b) dell’art. 1 l.f. In entrambi i casi si tratta di condizioni soggettive di fallibilità…ciò che conta …è l’esito dell’accertamento non le ragioni poste a suo fondamento”. In merito poi alla prova dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali il Tribunale adito ritiene che essa si rinvenga “nell’esito negativo del pignoramento tentato dalle ricorrenti”.